10 gennaio 2026
Alla fine, dopo due anni di processo, il 10 dicembre scorso Alfonso Tumbarello è stato condannato dal Tribunale di Marsala a 15 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, per aver favorito e coperto la latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro.
Nonostante sia stato sospeso (e, forse, messo in stato d’accusa dalla giustizia interna del G.O.I.), Tumbarello è ancora oggi, a tutti gli effetti, un massone iscritto al Grande Oriente d’Italia, considerato quindi degno delle prerogative citate nell’art. 7 della Costituzione dell’Ordine, che recita:
“Il Libero Muratore, con la iniziazione, viene riconosciuto Fratello.
I Liberi Muratori sono reciprocamente tenuti all’insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima e alla fiducia.
Le prerogative si perdono solo con l’espulsione dall’Ordine.”
Una settimana più tardi, l’ex parlamentare di Forza Italia (nonché membro della Commissione Giustizia della Camera) Giancarlo Pittelli è stato condannato a 7 anni e 8 mesi nella sentenza d’appello del processo “Rinascita-Scott” contro le cosche del Vibonese.
Gli atti del processo descrivono Pittelli come «massone, politico eletto con l’appoggio delle logge massoniche e della ‘ndrangheta»: una sorta di “ufficiale di collegamento” tra la criminalità organizzata e la massoneria, col compito di “aggiustare” i processi.
In vista delle elezioni politiche del 2006, Pittelli sarebbe stato indicato dai vertici del Grande Oriente d’Italia come «candidato ideale» e, secondo i Pubblici Ministeri, per appoggiare la sua elezione «la massoneria si era rivolta alla criminalità organizzata».
Con quest’ultima sentenza, Giancarlo Pittelli ha fin qui collezionato 2 condanne in primo grado e una in secondo grado per reati connessi all’associazione mafiosa.
Ciononostante, anche Pittelli — al pari di Tumbarello — è tuttora un massone del Grande Oriente d’Italia.
Queste due sono solo le ultime di un lungo elenco di sentenze che dimostrano e sanciscono inequivocabilmente i rapporti e le commistioni esistenti tra alcuni importanti affiliati al Grande Oriente d’Italia e la criminalità organizzata di Sicilia e Calabria.
Due regioni di nobili e secolari tradizioni massoniche che, purtroppo, negli ultimi decenni hanno finito per essere sempre più infiltrate e contaminate dalla malavita e dal malaffare.
Le stesse due regioni che costituiscono il caposaldo elettorale di coloro che hanno guidato il G.O.I. negli ultimi vent’anni.
Un dato per tutti: nelle elezioni per la Gran Maestranza del 2024 ben il 38,7% dei voti raccolti a livello nazionale dalla Lista 2 del calabrese Antonio Seminario (sostenuta dal Gran Maestro Stefano Bisi, di cui è stato per anni sia il vice, sia il successore designato) proveniva da queste due regioni.
Sarà solo una coincidenza, ma è ormai assodata la “ritrosia” con cui il Grande Oriente d’Italia guidato da Stefano Bisi e Antonio Seminario è solito affrontare le tematiche legate al malaffare in quelle specifiche aree del Paese e come si sia sempre dimostrato molto restio ad assumere posizioni di ferma condanna dei propri membri coinvolti in tali, esecrabili, situazioni.
Un caso emblematico è quello di Vito Lauria — figlio del boss Giovanni Lauria (detto ‘U prufissuri che, ai tempi, era subito sotto Totò Riina e Bernardo Provenzano nella gerarchia di Cosa Nostra) — eletto per ben tre volte Maestro Venerabile della Loggia “Arnaldo da Brescia” di Licata (AG) da “Fratelli” che “non potevano non sapere della pericolosità criminale del padre” (come recita la relazione interna del G.O.I. a firma di Antonino Recca, ex presidente della Circoscrizione siciliana).
Condannato in via definitiva nel 2023 a 8 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, Vito Lauria non è mai stato espulso dal G.O.I.
Ha subito soltanto il “depennamento”, vale a dire la sanzione riservata agli associati del Grande Oriente d’Italia che risultino essere assenti ingiustificati dai Lavori di Loggia oppure morosi, come previsto dall’art. 12 della Costituzione del G.O.I.
Mantiene, quindi, intatte le sue prerogative massoniche.
Se, come abbiamo visto, la Giustizia Penale sta — seppur faticosamente — arrivando a risultati importanti nell’individuare e punire le attività criminali di esponenti del Grande Oriente d’Italia, non si può certo dire che la Giustizia Civile si dimostri in grado di raggiungere risultati analoghi.
È significativo, a tal proposito, ciò che sta accadendo presso il Tribunale di Roma, dove i procedimenti relativi ai brogli delle elezioni del marzo 2024 per la Gran Maestranza del G.O.I. e ai successivi illeciti perpetrati dall’attuale dirigenza del Grande Oriente d’Italia per mantenere il suo dominio sull’Ordine si sono inopinatamente arenati sulla scrivania della dr.ssa Flora Mazzaro, giudice della XVI Sezione Civile.
Pur senza voler dare adito alle voci che circolano, è ormai sotto gli occhi di tutti la gestione a dir poco negligente che la dr.ssa Mazzaro ha fatto di tali procedimenti; al punto da costringere Leo Taroni — il Gran Maestro eletto nel 2024 defraudato della vittoria ottenuta nelle urne — a depositare il 5 dicembre 2025 un esposto presso il Consiglio Superiore della Magistratura per tutelare i propri legittimi interessi, seriamente compromessi dalla condotta omissiva della dr.ssa Mazzaro che, di fatto, continua a permettere a Bisi e Seminario — e al loro entourage — di far strame di tutte le Leggi dello Stato, nonché dei regolamenti interni del G.O.I. che avrebbero impedito loro di mantenere il controllo dell’Obbedienza.
Siamo in un periodo dell’anno in cui è consuetudine fare bilanci; quale momento migliore, quindi, per ripercorrere (velocemente, ma puntualmente) quanto è accaduto all’interno del Grande Oriente d’Italia nel 2025 e — perché no? — anche nel 2024, quando si tennero le elezioni da cui si è generato tutto?
I brogli elettorali del marzo 2024
Il 3 marzo 2024 si svolsero le votazioni con le quali gli oltre 18.000 Liberi Muratori in grado di Maestro del Grande Oriente d’Italia avrebbero dovuto eleggere il Gran Maestro e la Giunta del G.O.I. per il quinquennio 2024- 2029.
Partecipavano alla competizione elettorale tre candidati: Leo Taroni (Lista 1), Antonio Seminario (Lista 2) e Pasquale La Pesa (Lista 3).
Secondo i verbali inviati alla Commissione Elettorale Nazionale (C.E.N.), in base allo spoglio delle schede effettuato dagli Uffici Elettorali circoscrizionali, i risultati delle urne furono i seguenti:
- Leo Taroni (Lista 1) 6.493 voti
- Antonio Seminario (Lista 2) 6.459 voti
- Pasquale La Pesa (Lista 3) 696 voti
Da Regolamento (art. 114), la C.E.N. avrebbe dovuto limitarsi a risolvere eventuali contestazioni (di cui, in questo caso, NON vi era traccia nei verbali provenienti dai diversi Collegi Circoscrizionali), determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, redigere apposito verbale e comunicarlo immediatamente al Gran Maestro uscente, Stefano Bisi, perché proclamasse Leo Taroni vincitore delle elezioni e nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.
Il problema è che per Bisi e la sua Giunta tutto ciò non era possibile: una discontinuità nella leadership dei G.O.I. avrebbe infatti permesso a degli estranei di mettere il naso nella gestione dell’Ordine degli ultimi vent’anni.
Gestione che, non a caso, è attualmente al vaglio degli inquirenti di diverse Procure del Paese.
Fu così che, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2024, con la maggioranza minima di un solo voto (8 favorevoli e 7 contrari), la C.E.N. deliberò di sua iniziativa — attribuendosi dei poteri che non le competono, in aperta violazione dell’art. 114 del Regolamento del G.O.I. — l’annullamento di 248 schede di voto perché depositate nelle urne senza la preventiva rimozione del cosiddetto “tagliando antifrode”, eliminando d’un colpo 150 voti a favore di Taroni, 90 voti a favore di Seminario e 8 a favore di La Pesa.
Così facendo, l’esito venne surrettiziamente “ribaltato” in favore del candidato Antonio Seminario e della sua Giunta, in perfetta continuità con la Giunta Bisi, con la quale condivideva ben 5 membri su 8 (contando anche il Gran Segretario).
Naturalmente (così come previsto dall’art. 209/ter e seg. del Regolamento) le determinazioni della C.E.N. furono subito impugnate con ricorso alla giurisdizione domestica della Corte Centrale: un passaggio doveroso ancorché inutile, dato che — di rinvio in rinvio — la Corte Centrale presieduta da Domenico Bellantoni rimandò alle calende greche ogni tipo di decisione.
Seppur in presenza di un ricorso pendente che — in linea teorica — avrebbe potuto ribaltare il risultato sancito dalla C.E.N., il 6 aprile 2024 Stefano Bisi proclamò Antonio Seminario nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.
Chissà? Forse, lo rassicurava il fatto che il Presidente della Corte Centrale non fosse altri che il figlio del dominus della massoneria calabrese Ugo Bellantoni (già inquisito per presunti «rapporti con la ’ndrangheta») capo indiscusso di quell’ambiente da cui era emerso Antonio Seminario, suo pupillo.
Dopo mesi di attesa, con il procedimento insabbiatosi in Corte Centrale, Leo Taroni e gli altri componenti della Lista 1, nel luglio 2024, decisero di adire direttamente il Giudice ordinario, chiedendo al Tribunale di Roma di annullare sia le determinazioni della C.E.N. di attribuzione dei voti di lista, sia gli atti successivi di proclamazione del nuovo Gran Maestro Seminario e dell’insediamento della sua Giunta (proc. n. 7847/2024 R.G. Tribunale di Roma).
A questo primo reclamo ne seguì — il 26 agosto 2024 — anche un altro (n. 34800/2024 R.G. del Tribunale di Roma), promosso da altri sostenitori della Lista 1 di Taroni.
Fu nello svolgimento di quest’ultimo che, all’esito dell’istanza cautelare di sospensione, il Giudice Maurizio Manzi — con ordinanza del 25 ottobre 2024 — ravvisò l’illegittimità della delibera di annullamento delle schede da parte della C.E.N. e ne sospese l’efficacia, sospendendo di conseguenza anche l’efficacia sia dell’atto di proclamazione di Antonio Seminario a nuovo Gran Maestro, sia del decreto di insediamento suo e della sua Giunta del 6/9 aprile 2024.
Annullata così l’illegittima elezione di Antonio Seminario dopo nemmeno sei mesi dal suo insediamento, si fece nuovamente avanti Stefano Bisi che, in virtù una discussa “prorogatio imperii” (di cui parleremo più avanti), avocò a sé tutti poteri della Gran Maestranza e non solo si guardò bene dal proclamare Leo Taroni come legittimo Gran Maestro — così come avrebbe dovuto fare, considerato quanto deciso del Tribunale di Roma — ma impedì addirittura alla C.E.N. di riunirsi il 9 novembre 2024 per prendere atto dell’ordinanza del Giudice Manzi del 25 ottobre 2024 e rivedere le proprie posizioni in sede di autotutela, alla luce di quanto deciso dal Tribunale.
Fermo restando, infatti, che:
- la C.E.N. per come è inquadrata dalle norme interne del G.O.I. è un organismo indipendente dal Gran Maestro e dalla Giunta, che dovrebbe operare a garanzia di tutti gli iscritti al Grande Oriente d’Italia;
- l’effetto proprio dell’ordinanza cautelare del Giudice Manzi non era certo quello di reinsediare Stefano Bisi e la sua Giunta nella carica per continuare ad esercitare un mandato ampiamente scaduto e per nulla prorogabile, bensì quello di porre in essere esclusivamente quanto necessario per riattivare la fase finale della consultazione elettorale;
- nel riaprire il procedimento elettorale, l’ordinanza del Giudice Manzi aveva indicato i corretti criteri a cui la C.E.N. avrebbe dovuto attenersi per determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; era, quindi, dovere/potere della C.E.N. riunirsi nuovamente per riprendere le operazioni di determinazione dei voti di lista e concludere il procedimento elettorale con un nuovo conteggio e l’indicazione del “nuovo” vincitore nella persona di Leo Taroni;
- l’ordinanza del Tribunale aveva completamente esautorato la Corte Centrale da qualunque possibile ruolo dato che, se da un lato aveva annullato l’atto su cui questa avrebbe dovuto decidere, dall’altro avrebbe comunque prevalso su qualunque sentenza la Corte Centrale potesse emettere (essendo, ovviamente, superiore la Giustizia ordinaria dello Stato su quella interna di un’associazione come il G.O.I.);
- seppur l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma avesse sospeso solo provvisoriamente la deliberazione della C.E.N. (senza provocare la totale rimozione di detto atto), come è noto, la ratio sostanziale e processuale di un tale provvedimento era quella di neutralizzare — per il tempo necessario per arrivare alla sentenza — gli effetti della delibera e, così, determinare una nuova situazione giuridica e un nuovo assetto di interessi analoghi a quelli che, in prospettiva, sarebbero stati individuati dalla sentenza finale;
il fatto che Stefano Bisi non solo non abbia convocato ma abbia, addirittura, impedito alla C.E.N. di riunirsi per rivedere e correggere la propria delibera, da un lato, ha irrimediabilmente compromesso il diritto degli associati del G.O.I. a vedersi rappresentati da colui che aveva effettivamente vinto la consultazione elettorale e, dall’altro, ha certificato una volta per tutte il suo intento di usurpare un ruolo, una carica, a cui non aveva più alcun diritto, soltanto per guadagnare tempo e poter trovare il modo per scongiurare il rischio di perdere il controllo sull’Ordine.
Con buona pace dei diritti politici e costituzionali di tutti gli iscritti al Grande Oriente d’Italia.
Il procedimento n. 34800/2024 R.G. del Tribunale Roma che ha portato all’ordinanza del Giudice Manzi del 25 ottobre 2024 venne successivamente assegnato alla dr.ssa Flora Mazzaro che, il 17 marzo 2025, si riservò la decisione sull’istanza di riunione di detto procedimento ad altro, sempre pendente dinanzi a lei.
Ad oggi la riserva sul punto non è stata sciolta, sebbene siano trascorsi più di nove mesi.
La “giustizia domestica” della Corte Centrale
Come abbiamo visto, le decisioni della C.E.N. furono subito impugnate dalla Lista di Leo Taroni con ricorso alla giurisdizione interna della Corte Centrale, così come previsto dalle norme dei G.O.I.
Alla stessa Corte fecero ricorso anche i componenti della Lista Seminario, che lamentavano il fatto che alla falcidia delle preferenze per il mancato asporto dei talloncini, non fosse stata aggiunta anche quella relativa ai voti espressi dagli iscritti alla sezione elettorale di Albenga (Liguria) e a quelli espressi dalla sezione elettorale di Gorizia (Friuli Venezia Giulia).
Preso atto di detti ricorsi, il Presidente della Corte Centrale decise di riunirli in un unico procedimento e fissò udienza in camera di consiglio per il 22 marzo 2024.
Tuttavia, in tale data non accadde nulla, così come — di rinvio, in rinvio — non successe assolutamente niente nei successivi 7 mesi, finché non si giunse alla già citata ordinanza del Giudice Manzi del 25 ottobre 2024.
A quel punto, la Corte Centrale si risvegliò dal suo letargo e, invece di prendere atto della pronuncia del Tribunale Civile di Roma e, quindi — come era suo dovere fare — ritirarsi in buon ordine, astenendosi dal decidere alcunché sulla delibera della C.E.N. la cui efficacia era già stata sospesa dalla Giustizia ordinaria, volle disattendere ostentatamente i rilievi dell’Ordinanza del dott. Manzi.
Facendo strame dei precetti del combinato disposto degli artt. 113 e 114 del Regolamento del G.O.I. (oltre che dei principi giurisprudenziali in materia), decise così di dire la sua a tutti i costi, dimostrando di non avere alcuna intenzione di dare esecuzione al provvedimento del giudice ordinario e, anzi, di voler eludere gli obblighi di quanto imposto dall’ordinanza, in chiara violazione della effettività della tutela giurisdizionale.
Con sentenza pronunciata e depositata in data 15 novembre 2024, la Corte Centrale ritenne quindi nulli non soltanto i voti espressi con le schede da cui non era stato tolto il talloncino ma, altresì, annullò — seppur non vi fossero state contestazioni da parte degli Uffici Elettorali Circoscrizionali della Liguria e del Friuli Venezia Giulia — persino i voti degli elettori della sezione elettorale di Albenga e quelle della sezione di Gorizia, provvedendo così ad eliminare (con eccessivo, inutile zelo) altri voti in favore della Lista Taroni.
In questa occasione, l’organo supremo della giustizia — addomesticata, più che domestica — del Grande Oriente d’Italia riuscì a violare in un colpo solo un gran numero di norme fondamentali. Infatti:
- La sua sentenza fu Illegittima per violazione dell’art. 185 bis e comunque dell’art. 209 ter del Regolamento del G.O.I. – Le norme interne del Grande Oriente d’Italia impongono che “i processi devono concludersi (con la lettura del dispositivo della sentenza) entro tre mesi […]”: considerato che il decreto del Presidente della Corte Centrale di fissazione dell’udienza in camera di consiglio è del 18 marzo 2024 e che non vi fu alcuna proroga del termine, la data entro la quale la Corte Centrale avrebbe dovuto decidere era il 18 giugno 2024, non 3 mesi dopo. Pertanto, come statuito in una sentenza della stessa Corte Centrale (IV sezione, in procedimento n. 61/CCIV/2023), tutte le attività poste in essere nel procedimento oltre la data del 18 giugno 2024 devono considerarsi nulle, compresa la decisione del 15 novembre 2024.
- La sentenza della Corte Centrale è comunque errata ed illegittima per aver dichiarato nulle le schede da cui non era stato tolto il talloncino antifrode, in aperto contrasto con i rilievi espressi nell’ordinanza del Tribunale di Roma del 25 ottobre 2024 a cui, naturalmente, avrebbe dovuto invece sottostare.
- In evidente malafede, per cercare di suffragare l’illegittimo annullamento dei voti espressi con schede da cui non era stato tolto il talloncino antifrode, la Corte Centrale citò nella sua sentenza (a pagina 10) il 6° comma dell’art. 31 del DPR n. 361/1957, inventandosi di sana pianta la parte del testo dove si disporrebbe che in sede di votazione “gli elettori devono controllare che siano staccati i tagliandi, altrimenti in fase di spoglio la scheda che risulterà non anonimizzata, deve essere annullata”. In realtà, tale previsione normativa non esiste e, ovviamente, non è affatto contenuta né nel comma citato né, tantomeno, nella norma. A tal proposito, è interessante notare che i primi due ad accorgersi e a segnalare la truffaldina creazione di una norma falsa per sostenere la fondatezza dell’annullamento dei voti furono due Liberi Muratori di Salerno che, per questa loro “colpa”, vennero immediatamente sospesi a tempo indeterminato da Stefano Bisi, col decreto n. 513/SB.
- Come già rilevato dall’ordinanza del Giudice Manzi, l’esame della C.E.N. è limitato statutariamente ai soli casi di voti che siano stati oggetto di contestazione in sede di scrutinio da parte degli Uffici Elettorali Circoscrizionali: pertanto, secondo la normativa interna del G.O.I., la C.E.N. non aveva alcun potere di procedere d’ufficio all’annullamento delle schede non oggetto di contestazione a livello circoscrizionale. Di conseguenza, tale decisione non poteva essere né confermata né, tantomeno, deliberata dalla Corte Centrale.
- In violazione dell’art. 209/quater del Regolamento, la Corte Centrale ha permesso la proclamazione a Gran Maestro di Antonio Seminario in mancanza del suo ineludibile e tempestivo giudizio.
Alla luce di tutto ciò, Leo Taroni — in data 27 dicembre 2024 — decise di ricorrere alla Giustizia ordinaria perché la sentenza della Corte Centrale del 15 novembre fosse dichiarata nulla (proc. n. 55698/2024 R.G. Tribunale di Roma).
Anche questo fascicolo venne assegnato alla dr.ssa Flora Mazzaro della XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma e, esattamente come gli altri, anche questo procedimento risulta essere “riservato” dal 17 marzo 2025, senza che — in quasi 10 mesi — la Giudice abbia adottato alcun provvedimento.
La prorogatio imperii e il Curatore Speciale Cappiello
Il 5 novembre 2024, Stefano Bisi indirizzò a tutti gli iscritti al Grande Oriente d’Italia una “Lettera alla Comunione” nella quale affermò:
«La nota recente ordinanza cautelare del Tribunale di Roma che ha sospeso gli esiti delle recenti elezioni, ha prodotto l’effetto della cosiddetta prorogatio imperii, ossia della automatica proroga della precedente Giunta del Grande Oriente d’Italia nella composizione a Voi nota.»
Con questa comunicazione, firmandosi come “Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani”, Bisi si attribuì nuovamente — a distanza di 7 mesi dalla cessazione della sua carica — le prerogative di Gran Maestro G.O.I., in virtù di quella che lui definì prorogatio imperii.
Fermo restando che né nel testo della Costituzione, né in quello del Regolamento compare mai né il termine “prorogatio imperii” né, tantomeno, una norma che lo definisca come istituto autonomo, è vero che nella pratica giuridica consolidata del G.O.I. — nel corso del tempo, prima dell’avvento di Bisi — in talune occasioni fosse stato considerato accettabile che cariche già insediate continuassero a esercitare i loro poteri fino all’insediamento dei successori o fino alla scadenza prorogata specificamente prevista, al fine di evitare vuoti di potere.
Non si trattava, comunque, di un potere straordinario o ampliato. Al contrario, si configurava come mera prosecuzione temporanea delle funzioni ordinarie, fondata su norme puntuali (norme transitorie, regole sulla durata degli incarichi).
Certamente, non su un istituto generale denominato “prorogatio imperii”.
Eppure, il 2 novembre 2024, i signori:
- Stefano Bisi
- Antonio Seminario
- Giorgio Dante Mondina
- Sergio Monticone
- Marco Vignoni
- Michele Pietrangeli
- Giuseppe Trumbatore
- Emanuele Melani
videro bene di auto-dichiararsi “Giunta del Grande Oriente d’Italia” secondo la “composizione antecedente alla proclamazione e all’insediamento del 06 aprile 2024”, auto-assegnandosi le cariche che avevano ricoperto in precedenza.
Nello specifico, quella di Gran Maestro in capo all’ex Gran Maestro Stefano Bisi e quella di Gran Maestro Aggiunto ad Antonio Seminario, la cui elezione era stata sospesa dalla Giustizia ordinaria non più tardi di una settimana prima (insieme a quella di Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Marco Vignoni ed Emanuele Melani come membri di Giunta).
Questo colpo di mano venne giustificato adducendo come motivazione l’aver considerato “l’automatico effetto della prorogatio imperii”. Decisero, inoltre, di ratificare “ogni atto del Gran Maestro e della Giunta dichiarati sospesi dalla carica” e di conferire mandato giudiziale per la proposizione del reclamo a favore della Giunta sospesa, con relativa costituzione in giudizio.
Il problema della “proroga” — come risulterà evidente anche ai meno esperti — risiede nel termine stesso: prorogare non significa altro che prolungare. Ossia, allungare la permanenza in carica anche dopo i termini di decadenza, finché non sia nominato e insediato il successore (o i successori).
Sta di fatto che, nel caso del G.O.I. non avrebbe potuto esservi alcuna proroga per la semplice ragione che per avere una proroga è necessaria una continuità, un periodo da prolungare oltre i termini stabiliti.
In questo caso, invece, la Giunta di Antonio Seminario decaduta con l’ordinanza del Giudice Manzi si era insediata ed aveva operato per più di 6 mesi (dal 6 aprile 2024 fino alla sospensione dell’ottobre 2024). Così facendo aveva definitivamente interrotto la continuità della precedente Giunta Bisi: non essendovi niente da “prolungare”, diventava pacifico che non potesse esistere alcuna “prorogatio”.
Per assurdo, a questo punto, utilizzando questo criterio, qualsiasi precedente Giunta del Grande Oriente d’Italia — risalendo dalla Gran Maestranza di Gustavo Raffi a quelle più lontane nel tempo — avrebbe potuto accampare le stesse pretese della Giunta di Bisi.
Anzi, forse avrebbero potuto farlo addirittura con più diritto, considerando che ben 5 membri su 8 della Giunta Seminario sospesa facevano parte anche di quella di Bisi e che, nei fatti, si sono bellamente auto-reinsediati in barba all’ordinanza del Tribunale.
Usciti dalla porta e rientrati dalla finestra, potrebbe dire qualcuno.
In situazioni normali, avrebbe potuto essere anche accettabile che, nel caso di sospensione della deliberazione di nomina di nuovo organo, si determinasse una situazione di passaggio dei poteri di ordinaria amministrazione al precedente organo rappresentativo, così da evitare vuoti di potere e consentire il normale funzionamento dell’Ordine — come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 24214/2019 — in attesa di dirimere i contrasti in essere e di giungere, finalmente, alla nomina di un nuovo organo che fosse realmente rappresentativo della volontà degli iscritti al G.O.I.
Questo, però, avrebbe potuto essere solo in presenza di condizioni ben precise:
- che la precedente Giunta Bisi fosse in posizione di assoluta imparzialità rispetto ai contendenti Antonio Seminario (e la sua Giunta) e Leo Taroni (e la Lista 1);
- che non vi fosse l’evidente conflitto di interessi — ex art. 78 c.p.c. — tra la Giunta Bisi e il Grande Oriente d’Italia (inteso come insieme di tutti i suoi iscritti, la cui volontà era stata chiaramente espressa attraverso il voto), considerato che ben 5 membri su 8 della Giunta Bisi facevano parte anche della Giunta Seminario;
- che non vi fosse l’evidente conflitto — sempre ex art. 78 c.p.c. — tra il personale interesse di Bisi di rimanere illegittimamente nelle funzioni di Gran Maestro e l’interesse del G.O.I. di essere rappresentato e guidato da colui che risultava eletto in virtù del numero di preferenze conseguite nella tornata elettorale.
Condizioni che, evidentemente, nemmeno la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma ritenne fossero soddisfatte quando, nell’udienza collegiale del 27 novembre 2024, preso atto dell’ordinanza emessa dal Giudice Maurizio Manzi, procedette d’ufficio alla nomina dell’Avv. Raffaele Cappiello come Curatore Speciale per il Grande Oriente d’Italia, affinché rappresentasse il G.O.I. in giudizio.
In effetti, come abbiamo visto, Stefano Bisi aveva dimostrato nei fatti sia di essere schierato dalla parte di Antonio Seminario, sia di trovarsi in chiaro conflitto di interesse verso il G.O.I. e i suoi associati.
Infatti:
- nei mesi che precedettero le elezioni del marzo 2024, egli girò per tutte le Case Massoniche d’Italia facendo campagna elettorale a favore di Antonio Seminario e della sua Lista 2, che avrebbe garantito una perfetta continuità alla sua decennale gestione dell’Ordine e agli interessi che vi sottostavano (non a caso, come già detto, ben 5 membri su 8 della Lista Seminario — contando anche il Gran Segretario — erano stati membri della sua Giunta);
- con una mirata campagna di epurazioni, nell’anno precedente le elezioni, la Giunta Bisi si premurò di eliminare i potenziali avversari di Seminario alla corsa alla Gran Maestranza attraverso una serie di incredibili sospensioni ed espulsioni giustificate con motivazioni a dir poco pretestuose (togliendo di mezzo, ad esempio, figure di primo piano come Antonino Salsone e Claudio Bonvecchio);
- non attese che la Corte Centrale si pronunciasse sui ricorsi relativi alle deliberazioni della C.E.N. e proclamò Seminario Gran Maestro, pur essendo la sua elezione sub iudice;
- nonostante l’ordinanza del Giudice Manzi del 25 ottobre 2024 rilevasse che Leo Taroni era stato eletto alla carica di Gran Maestro (pag. 8, terzultimo capoverso), Bisi si guardò bene dal proclamarne la nomina come previsto dall’art. 115 del Regolamento del G.O.I, configurando così una reiterata violazione di detta norma che ebbe l’effetto di privare l’Ordine del suo vero Gran Maestro;
- impedì alla C.E.N. di riunirsi per cambiare la propria delibera in autotutela, applicando i corretti criteri sanciti dal Tribunale con l’ordinanza del Giudice Maurizio Manzi;
- ratificò e/o riemise tutti i decreti di Seminario, anche quelli assolutamente straordinari come il famoso decreto n°10/AS del 13 giugno 2024 che sanciva l’interruzione di tutti i rapporti del Grande Oriente d’Italia con il Rito Scozzese Antico ed Accettato e il conseguente divieto per gli iscritti al G.O.I di aderire a tale corpo rituale e/o partecipare a qualsivoglia sua attività, sia rituale, sia non rituale (peraltro, così facendo, Bisi riuscì addirittura a trasgredire platealmente l’ordinanza del 24 dicembre 2024 del Tribunale civile di Roma, a firma del dr. Maurizio Manzi);
- invece di adoperarsi per risolvere l’impasse in cui era finito l’Ordine, tenne sempre un atteggiamento ostruzionistico, rifiutandosi in più occasioni di consegnare a Leo Taroni e alla sua parte (quindi — è bene ricordarlo — a coloro che tuttora rappresentano la maggioranza degli iscritti al Grande Oriente d’Italia) i verbali delle decisioni degli organi endo-associativi, obbligando più volte il Tribunale ad intervenire e ad emettere decreti ingiuntivi per ottenere tali documenti.
Nonostante tutto ciò, il 17 gennaio 2025, con una decisione a dir poco sconcertante, la Seconda Sezione del Tribunale di Roma accolse il reclamo del G.O.I. e revocò la Nomina del Curatore Speciale Cappiello ritenendo che, testuale:
- “l’ipotesi (del potenziale conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato – Secondo comma art. 78 cpc.) non sussiste in quanto non vi è alcuna ragione di potenziale conflitto di interessi tra l’attuale legale rappresentante dr. Stefano Bisi e l’associazione in quanto egli non ha alcun interesse personale nella causa”;
- “va esclusa ogni connivenza tra i nominati Bisi e Seminario”.
A seguire, anche la Sedicesima Sezione Civile del Tribunale di Roma si uniformò a questo inatteso cambiamento di condotta: dapprima tolse al dr. Manzi la titolarità del procedimento n. 34800/2024 R.G. passandolo alla dr.ssa Mazzaro (che, come abbiamo visto, da allora non ha più fatto assolutamente nulla, al punto da provocare l’esposto di Leo Taroni al CSM) e, l’8 aprile 2024, ha anch’essa revocato la nomina del curatore speciale che essa stessa aveva disposto pochi mesi prima.
Chissà cos’era successo, in quel particolare periodo, oltre al fatto che si era a ridosso della Gran Loggia del G.O.I., a Rimini?
Forse, si pensava che la Gran Loggia avrebbe potuto risolvere le diatribe interne, esentando quindi la Giustizia ordinaria dal doversi esprimere.
Come vedremo, niente di più sbagliato.
La Gran Loggia e l’annullamento delle elezioni del 2024
Come abbiamo visto, con l’Ordinanza del 25 ottobre 2024 del Giudice Manzi, il Tribunale Civile di Roma ha ravvisato l’illegittimità (sia per carenza di poteri in capo alla C.E.N., sia perché non era previsto da alcun tipo di norma) delle delibere di annullamento delle schede da cui non era stato tolto il talloncino antifrode, rilevando altresì che “ove le 137 schede della Regione Lombardia, ritenute valide dall’ufficio elettorale di prima istanza, non fossero state annullate dalla C.E.N. del G.O.I. il Dott. Leo Taroni avrebbe potuto avvalersi dei 117 voti espressi in favore della propria Lista n. 1 a fronte dei 12 attribuibili alla Lista n. 2 abbinata al Dott. Antonio Seminario; il che avrebbe dato luogo al seguente computo di voti: Leo Taroni: voti 6433; Antonio Seminario: voti 6383; Pasquale La Pesa: voti 694”.
Nonostante tale chiara pronuncia, Stefano Bisi, in qualità di Gran Maestro in prorogatio imperii, disattendendo platealmente i rilievi dell’Ordinanza del dr. Manzi, anziché prendere atto — una buona volta — delle preferenze realmente espresse dalla base elettorale del G.O.I. e quindi procedere alla proclamazione di Leo Taroni quale nuovo Gran Maestro, convocò invece la Gran Loggia del Grande Oriente d’Italia per i giorni 4 e 5 aprile 2025 affinché deliberasse, tra gli altri, sui seguenti punti:
- “ 11) […] Revoca e annullamento del procedimento elettorale ex artt. 108 e ss Regolamento GOI indetto con decreto n. 451/SB, in quanto i vizi e le irregolarità emerse nel procedimento ex art. 209 ter Regolamento GOI rendono opportuno ripetere il procedimento elettorale a garanzia della corretta espressione del voto e della massima partecipazione”;
- “12) [….] Immediata indizione di nuove elezioni ex artt. 108 e ss Regolamento GOI, al fine di restituire alla Comunione serenità e certezza”.
Il 4 aprile 2025, dopo lunghe e contrastate operazioni di voto, il 60% dei Maestri Venerabili presenti alla Gran Loggia si espresse a favore dell’approvazione di entrambi i suddetti punti dell’ordine del giorno.
Per la precisione, su 793 votanti:
- per il punto 11: 488 favorevoli, 304 contrari, 1 astenuto;
- per il punto 12: 489 favorevoli, 303 contrari, 1 astenuto.
Forte di questo risultato, Stefano Bisi — ricordiamolo sempre, in virtù di una più che discutibile e contestata “prorogatio imperii” — con decreto n. 532/SB del 14 aprile 2025 promulgò e rese esecutive le deliberazioni adottate dalla Gran Loggia, per poi indire “le elezioni del Gran Maestro e della Giunta del G.O.I. […] da tenersi il giorno 1° febbraio 2026” con il decreto n. 567 del 30 maggio 2025.
Naturalmente, Leo Taroni e i suoi — appena poterono — impugnarono sia le delibere della Gran Loggia, sia i decreti di Bisi che le avevano promulgate e che avevano indetto le nuove elezioni (proc. n. 44698/2025 R.G. del Tribunale di Roma).
Le ragioni su cui si fondano tali impugnazioni sono talmente ovvie e fondate che persino Stefano Bisi era perfettamente conscio che questo suo ennesimo colpo di mano sarebbe stato recisamente contestato davanti al Giudice Ordinario.
Lo sapeva talmente bene che cercò in tutti i modi di prendere tempo, al punto che — per lunghi mesi — si rifiutò di consegnare i verbali a Leo Taroni che li aveva richiesti già il 15 aprile 2024, all’indomani della promulgazione del decreto n. 532/SB.
Solo a seguito di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale e della conseguente esecuzione forzata, il G.O.I., nella tarda serata di venerdì 26 settembre 2025, consegnò finalmente la copia del verbale assembleare (poi impugnato il seguente 7 ottobre).
Del resto, la gestione Bisi-Seminario non era affatto nuova a queste tattiche ostruzionistiche, già poste in essere con i verbali di proclamazione a Gran Maestro di Antonio Seminario, anch’essi ottenuti solo a seguito di decreto ingiuntivo, dopo lungo iter giudiziario.
Veniamo, quindi, alle ragioni che hanno portato all’impugnazione delle delibere della Gran Loggia:
- l’articolo 30 della Costituzione del G.O.I. stabilisce in modo inequivocabile che “il Gran Maestro viene eletto a suffragio universale da tutti i Fratelli Maestri della Comunione”; le elezioni sono indette dal Gran Maestro in carica (art. 108 Reg.) e la loro gestione è affidata a una struttura complessa che — come abbiamo visto — include una Commissione Elettorale Nazionale (C.E.N.) e Uffici Elettorali Circoscrizionali (artt. 109 e 112/bis Reg.). Pur nella sua complessità, appare evidente che l’elezione non è questione che riguardi affatto la Gran Loggia, ma un’espressione diretta del corpo elettorale composto da tutti i Maestri Liberi Muratori dell’Ordine, vale a dire oltre 18.000 iscritti al G.O.I.;
- L’articolo 28 della Costituzione del G.O.I. elenca tassativamente le competenze della Gran Loggia e basta analizzare tale elenco per vedere che questa non ha alcun potere di annullamento o di riesame nel merito delle procedure elettorali relative all’elezione del Gran Maestro e della Giunta, né — tantomeno — esiste una norma residuale con la quale estendere tali tassative competenze;
- come abbiamo visto, l’articolo 209/ter del Regolamento individua la Corte Centrale come l’organo giurisdizionale domestico competente in modo esclusivo a decidere sui ricorsi contro i risultati delle elezioni del Gran Maestro e della Giunta: la procedura è dettagliata negli articoli 209/bis e 209/quater, che prevedono termini perentori, la costituzione di sezioni specializzate e un procedimento definito per la decisione. Come sappiamo, la Corte Centrale si era già pronunciata sul procedimento elettorale e la sua sentenza — gravemente viziata da macroscopiche violazioni statutarie e normative, e in ostentata contrapposizione con l’ordinanza del Giudice Manzi — era già stata impugnata ed è attualmente sub iudice (procedimento n. 55698/2024 R.G.): pertanto, ciò ribadisce che la Gran Loggia non ha alcuna voce in capitolo su questa materia;
- è evidente che la previsione di una procedura giurisdizionale specifica e di un organo ad hoc per la risoluzione delle controversie elettorali dimostra che la Gran Loggia — in quanto organo assembleare e legislativo — non possiede poteri di natura decisionale in materia giurisdizionale: un suo intervento in tal senso costituisce, a tutti gli effetti, un’usurpazione delle funzioni attribuite alla Corte Centrale;
- il numero dei Maestri appartenenti all’una o all’altra Loggia è assolutamente variabile e, quindi, i voti espressi (uno per Loggia) in occasione della Gran Loggia non corrispondono affatto ad un’effettiva maggioranza del numero dei Maestri aventi diritto di voto nella procedura elettorale di nomina del Gran Maestro e dei componenti elettivi della Giunta. Nel caso in esame, 488 Maestri Venerabili si sono arrogati il diritto di annullare il voto di 13.677 singoli elettori, senza aver alcun titolo né per rappresentarli né, tantomeno, per ledere le loro sacrosante prerogative elettorali;
- il pretesto addotto per annullare le elezioni sarebbero stati “i vizi e le irregolarità emerse nel procedimento” elettorale: in realtà, le uniche irregolarità che hanno contraddistinto il procedimento elettorale del 2024 sono — così come rilevato dal Tribunale di Roma con l’ordinanza cautelare del Giudice Manzi — quelle che hanno contraddistinto l’operato della C.E.N. e che hanno penalizzato esclusivamente la lista di Leo Taroni, irregolarità la cui efficacia è stata già sospesa dal Tribunale di Roma e che, annullate, consentono di attribuire a quest’ultimo e alla sua lista la vittoria alle elezioni del 2024.
In ultima analisi, le delibere della Gran Loggia che hanno annullato — arbitrariamente e in totale assenza di poteri statutari che glielo consentissero — le elezioni che hanno visto vincitore Leo Taroni e ne hanno indette di nuove, sono non solo illegittime, ma anche fortemente pregiudizievoli nei confronti di Leo Taroni e dello stesso Ordine, la cui volontà del corpo elettorale è stata così tradita da becere manovre di Palazzo.
Le prossime elezioni di febbraio
A meno che non intervenga nuovamente il Tribunale di Roma sospendendo l’efficacia delle delibere della Gran Loggia, tra meno di un mese — domenica 1 febbraio — si terranno le elezioni per la Gran Maestranza indette illecitamente.
Naturalmente, è scontata la vittoria di Antonio Seminario (che si è ricandidato, praticamente, con la stessa formazione bocciata dalle urne nel 2024), sostenuto da Stefano Bisi e dalle roccaforti siciliane e calabresi.
Sicilia e Calabria dove, nell’ultimo anno e mezzo, si sono costituite nuove Logge e sono state rimpolpate le vecchie con robuste iniezioni di nuovi sostenitori di Seminario e Bisi, unicamente a fini elettorali.
Questo a fronte di due fenomeni che, invece, hanno gravemente indebolito lo schieramento che nel 2024 fece prevalere Leo Taroni: da una parte, l’esodo di molte migliaia di massoni che — specialmente nelle regioni del Centro-Nord — hanno abbandonato il G.O.I., disgustati da ciò che stava avvenendo all’interno dell’Ordine e, dall’altra, la sempre più feroce e sistematica epurazione messa in atto dagli organi di giurisdizione interna — espressione dell’attuale Giunta G.O.I. — che hanno falcidiato i sostenitori della lista Taroni, senza avere nemmeno il buon gusto di risparmiare almeno i candidati della Lista 1.
Se non altro, per dare una minima parvenza di imparzialità.
A tal proposito, è emblematico il caso del notaio messinese Silverio Magno.
Candidato nella Lista 1 di Taroni come Grande Oratore (vale a dire il principale custode della legalità interna e dell’indirizzo etico‑morale del Grande Oriente d’Italia: colui che sovrintende al rispetto delle norme interne, redige la relazione morale annuale e svolge funzioni di garanzia in Gran Loggia e nella Giunta), Silverio Magno aveva impostato tutta la sua campagna elettorale promettendo una forte azione di contrasto alle infiltrazioni mafiose, qualora eletto.
A tal proposito, il programma della Lista 1 recitava, testualmente: “Il Fr. Leo Taroni e i Fratelli candidati alla carica di Grande Dignitario, si impegnano a lavorare incessantemente, compiendo ogni necessario sacrificio, affinché il Grande Oriente d’Italia operi, all’interno e nel mondo profano, in modo assolutamente conforme a quanto stabilito dalla Costituzione repubblicana e dalla Legge, nonché in modo rispettoso della sovranità dello Stato e dell’azione della Magistratura e, infine, affinché ponga in essere pensieri, parole e azioni di siderale distanza e di avversione totale, effettiva ed efficace alla criminalità organizzata, specialmente se di natura mafiosa, e anche alla cosiddetta “mentalità mafiosa”, che costituisce un morbo velenoso e mortifero che non deve trovare dimora nel Tempio della Fratellanza.”
Intenti che, evidentemente, davano talmente fastidio a qualcuno, al punto che Silverio Magno è stato espulso dall’Ordine l’11 gennaio 2025 (proc. n. 9/2024, sentenza 1/2025 del Tribunale Massonico Circoscrizionale della Sicilia), al termine di un processo-farsa su presunti “reati d’opinione”.
Tornata elettorale, quella del primo di febbraio che, qualora si tenesse, non potrà vedere tra i protagonisti nemmeno Leo Taroni visto che, se si fosse presentato come candidato, avrebbe dovuto accettare — seppur implicitamente — le deliberazioni della Gran Loggia e i decreti di Bisi che aveva impugnato.
Così come saranno impugnate anche queste elezioni, dando così il via all’ennesimo contenzioso giudiziale, qualora il Tribunale decida di non intervenire con la sospensione.
Come si è arrivati a questo punto?
Sono ormai trascorsi tre secoli dalla nascita della moderna Massoneria, avvenuta il 24 giugno 1717.
Nel Settecento, età dell’Illuminismo, figure di spicco fecero parte della Massoneria e furono decisive nel cambiare il corso della storia in varie parti del mondo.
Gli ideali dell’Illuminismo, ispirarono la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti — redatta e firmata principalmente da massoni— nella quale si affermava che “tutti gli uomini sono creati uguali”. Più tardi, molti di coloro che si battettero per l’abolizione della schiavitù furono massoni.
Poco dopo la Dichiarazione d’Indipendenza, anche la Rivoluzione francese adottò tre principi chiave della Massoneria: Libertà, Uguaglianza, Fraternità.
Lo stesso Risorgimento italiano è stato realizzato da massoni.
Basti ricordare Giuseppe Garibaldi, i suoi garibaldini e gran parte dei membri del Parlamento e dei Governi che si succedettero dopo l’Unione d’Italia.
Erano massoni, ad esempio, diversi Presidenti del Consiglio dei ministri— da Bettino Ricasoli a Luigi Carlo Farini, da Agostino Depretis a Francesco Crispi — e molti altri esponenti di spicco della politica italiana dei decenni successivi.
Tra questi possiamo ricordare i socialisti Leonida Bissolati, Andrea Costa, Giuseppe Massarenti e Arturo Labriola, tanto per citare alcuni tra i più noti.
Così come Labriola, molti altri Liberi Muratori fecero parte dell’Assemblea Costituente che diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana; tra questi, vi era anche Randolfo Pacciardi, esponente storico del Partito Repubblicano Italiano, di cui fu più volte segretario nazionale.
Era massone il deputato liberale Giovanni Amendola, morto in esilio in seguito a un’aggressione subita da squadristi fascisti, così come lo era il repubblicano Lando Conti — ex sindaco di Firenze — che venne assassinato nel 1986 dalle Brigate Rosse.
Apparteneva alla Massoneria anche Luigi Campolonghi — il fondatore della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo — così come molti di coloro che, seguendo le sue orme, decenni dopo promossero e si batterono per il referendum sul divorzio e per quello che difese la legge sull’aborto.
Dei 21 vincitori italiani del Premio Nobel, ben cinque erano massoni.
Negli anni Ottanta del Novecento, le inchieste su Calvi e Sindona e, in maniera ancor più eclatante — nel 1981 — il caso di Licio Gelli e della Loggia P2 gettarono ombre pesanti sulla Massoneria italiana e furono motivo di grande smarrimento per gli stessi massoni che, spettatori increduli dell’accaduto, furono profondamente scossi nelle loro convinzioni.
Seguirono anni di — necessario — rinnovamento e le cose stavano finalmente volgendo al meglio quando, nella prima metà degli anni Novanta, un’inchiesta condotta in Calabria dal magistrato Agostino Cordova (allora Procuratore della Repubblica di Palmi) mise in luce una serie di legami equivoci tra politici, membri delle istituzioni, massoni ed esponenti mafiosi (perlopiù appartenenti alla ‘Ndrangheta e a Cosa Nostra).
Emerse che la Massoneria suscitava l’interesse di certi ambienti per la sua qualità di essere “universale”: il non avere barriere etniche, religiose, ideologiche e politiche per i suoi membri (nel solco delle Costituzioni di Anderson del 1723) significava, infatti, poter contare su una rete di rapporti internazionali che sarebbe stata molto utile anche a chi non fosse mosso da intenti particolarmente lodevoli.
Oltre a ciò, naturalmente, era appetibile anche per il suo essere — storicamente — ben inserita in determinate fasce della borghesia facenti parte della cosiddetta “classe dirigente”.
L’inchiesta si concluse con un nulla di fatto e generali archiviazioni, divenne tuttavia evidente che — partendo dal Meridione d’Italia, per poi espandersi a tutto il Paese — si era in presenza di qualcosa su cui sarebbe stato il caso di far luce.
Evidentemente, ciò non è stato fatto a sufficienza e questo spiega la situazione attuale e le condanne di cui si parlava all’inizio.
Conclusioni
Negli ultimi due anni — a partire dalle elezioni del marzo 2024 — si è assistito a un crescendo di illeciti e di abusi perpetrati da chi si è dimostrato pronto a tutto per non perdere il controllo della principale Comunione Massonica Italia.
Una tale — sistematica — violazione delle regole interne e delle Leggi dello Stato ha, inevitabilmente, portato ad esacerbare gli animi e a provocare una profonda spaccatura all’interno del Grande Oriente d’Italia.
Migliaia di suoi iscritti lo hanno già lasciato e altri lo stanno facendo adesso: molti andando “in sonno” — collocandosi, cioè, in una condizione di inattività massonica, senza partecipare più alla vita rituale e ai diritti dell’Ordine —, mentre altri stanno passando ad altre Obbedienze, impoverendo drasticamente (e, forse, irrimediabilmente) quella che, per più di due secoli, era stata — seppur sotto traccia — una vera e propria risorsa per il Paese.
Il tutto nel completo disinteresse da parte della Politica (valga per tutte la richiesta caduta nel nulla di Leo Taroni di essere ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia, oggi presieduta dall’on. Chiara Colosimo) e di parte della Magistratura, che ha dimostrato nei fatti una certa “disattenzione” e “inerzia” nell’occuparsi di quanto sta accadendo all’interno del G.O.I.
C’è, infine, il convitato di pietra delle indagini penali in essere, originate dai diversi esposti presentati in questi mesi in merito a questioni patrimoniali (e non solo) che riguarderebbero il Grande Oriente d’Italia.
Nella scorsa primavera si diffusero voci che riportavano di diversi avvisi di garanzia consegnati a figure apicali del Grande Oriente d’Italia, relativi ad indagini per reati decisamente gravi.
Voci finora mai smentite.
Cosa succederebbe se, per caso, si arrivasse ad incriminazioni e a rinvii a giudizio?
Lo scorso 4 aprile, durante il suo discorso di apertura in Gran Loggia, riferendosi all’ennesima espulsione di suoi avversari che avevano fatto ricorso alla Giustizia ordinaria senza successo, Stefano Bisi tuonò trionfante: «Il Tribunale ha sottolineato che nel bilanciamento degli interessi deve prevalere quello dell’Associazione alla rimozione immediata dei membri che abbiano violato le nostre regole!»
Beh, in effetti, come dargli torto?